Sez. 3, Sentenza n. 1928 del 06/07/1973 (Rv. 365018 - 01)
PROVA CIVILE - TESTIMONIALE - AMMISSIONE (PROCEDIMENTO DI) - MODI DI DEDUZIONE - CAPITOLI DI PROVA - SPECIFICAZIONE - INDICAZIONE SPECIFICA DEI FATTI DA PROVARE - NECESSITA - ESCLUSIONE - LIMITI.*
PROVA CIVILE - TESTIMONIALE - AMMISSIONE (PROCEDIMENTO DI) - MODI DI DEDUZIONE - CAPITOLI DI PROVA - SPECIFICAZIONE - INDICAZIONE SPECIFICA DEI FATTI DA PROVARE - NECESSITA - ESCLUSIONE - LIMITI.*
La enunciazione dei fatti da provare non esige la necessita di una precisazione di tutti i relativi dettagli; tuttavia debbono essere sempre indicati i fatti essenziali e le circostanze utili, in modo da consentire al giudice di controllare la influenza e la pertinenza della prova proposta e alla controparte di proporre le proprie difese. (Conf 2887/67).*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 244 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)