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Sez. 3, Sentenza n. 1928 del 06/07/1973 (Rv. 365018 - 01)

PROVA CIVILE - TESTIMONIALE - AMMISSIONE (PROCEDIMENTO DI) - MODI DI DEDUZIONE - CAPITOLI DI PROVA - SPECIFICAZIONE - INDICAZIONE SPECIFICA DEI FATTI DA PROVARE - NECESSITA - ESCLUSIONE - LIMITI.*
Stato
decisa il 1973-07-06
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/365018-01

PROVA CIVILE - TESTIMONIALE - AMMISSIONE (PROCEDIMENTO DI) - MODI DI DEDUZIONE - CAPITOLI DI PROVA - SPECIFICAZIONE - INDICAZIONE SPECIFICA DEI FATTI DA PROVARE - NECESSITA - ESCLUSIONE - LIMITI.*

La enunciazione dei fatti da provare non esige la necessita di una precisazione di tutti i relativi dettagli; tuttavia debbono essere sempre indicati i fatti essenziali e le circostanze utili, in modo da consentire al giudice di controllare la influenza e la pertinenza della prova proposta e alla controparte di proporre le proprie difese. (Conf 2887/67).*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 244 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)