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Sez. 1, Sentenza n. 4619 del 27/10/1977 (Rv. 388224 - 01)

PROVA CIVILE - TESTIMONIALE - AMMISSIONE (PROCEDIMENTO DI) - MODO DI DEDUZIONE - CAPITOLI DI PROVA - SPECIFICAZIONE - INDICAZIONE DEGLI ELEMENTI ESSENZIALI - SUFFICIENZA - PRECISAZIONE DEI DETTAGLI - POTERI DEL GIUDICE ISTRUTTORE E DEI DIFENSORI DELLE PARTI.*
Stato
decisa il 1977-10-27
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/388224-01

PROVA CIVILE - TESTIMONIALE - AMMISSIONE (PROCEDIMENTO DI) - MODO DI DEDUZIONE - CAPITOLI DI PROVA - SPECIFICAZIONE - INDICAZIONE DEGLI ELEMENTI ESSENZIALI - SUFFICIENZA - PRECISAZIONE DEI DETTAGLI - POTERI DEL GIUDICE ISTRUTTORE E DEI DIFENSORI DELLE PARTI.*

Al fine della rituale deduzione della prova testimoniale, ai sensi dell'art 244 cod proc civ, l'esigenza della 'specifica indicazioné dei fatti, su cui ciascun teste deve essere interrogato, e soddisfatta dall'indicazione dei fatti medesimi nei loro elementi essenziali, rimanendo riservata l'eventuale precisazione dei dettagli alla diligenza del magistrato istruttore e dei difensori delle parti, durante l'espletamento del mezzo istruttorio. (Conf 1679/75, mass n 375291; (Conf 1928/73, mass n 365018).*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 244 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)