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Sez. 3, Sentenza n. 250 del 12/01/1979 (Rv. 396315 - 01)

PROVA CIVILE - TESTIMONIALE - AMMISSIONE (PROCEDIMENTO DI) - MODO DI DEDUZIONE - CAPITOLI DI PROVA - SPECIFICAZIONE - REQUISITI.*
Stato
decisa il 1979-01-12
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/396315-01

PROVA CIVILE - TESTIMONIALE - AMMISSIONE (PROCEDIMENTO DI) - MODO DI DEDUZIONE - CAPITOLI DI PROVA - SPECIFICAZIONE - REQUISITI.*

La disposizione dell'art 244 cod proc civ, con la quale e imposto alla parte l'Obbligo di specificare i fatti da dedurre a prova, se non deve essere intesa come imposizione di precisazione di tutti i dettagli dei fatti da provare, va pero interpretata nel senso che incombe al deducente di indicarne gli elementi essenziali: in modo - cioe - da porre l'avversario in condizione di potere, prima che la prova venga iniziata, predisporre l'eventuale dimostrazione contraria. (Conf 4619/77, mass n 388224; (Conf 1679/75, mass n 375291; (Conf 1928/73, mass n 365018).*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 244 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)