Sez. 3, Sentenza n. 250 del 12/01/1979 (Rv. 396315 - 01)
PROVA CIVILE - TESTIMONIALE - AMMISSIONE (PROCEDIMENTO DI) - MODO DI DEDUZIONE - CAPITOLI DI PROVA - SPECIFICAZIONE - REQUISITI.*
PROVA CIVILE - TESTIMONIALE - AMMISSIONE (PROCEDIMENTO DI) - MODO DI DEDUZIONE - CAPITOLI DI PROVA - SPECIFICAZIONE - REQUISITI.*
La disposizione dell'art 244 cod proc civ, con la quale e imposto alla parte l'Obbligo di specificare i fatti da dedurre a prova, se non deve essere intesa come imposizione di precisazione di tutti i dettagli dei fatti da provare, va pero interpretata nel senso che incombe al deducente di indicarne gli elementi essenziali: in modo - cioe - da porre l'avversario in condizione di potere, prima che la prova venga iniziata, predisporre l'eventuale dimostrazione contraria. (Conf 4619/77, mass n 388224; (Conf 1679/75, mass n 375291; (Conf 1928/73, mass n 365018).*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 244 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)