Sez. L, Sentenza n. 14516 del 21/06/2007 (Rv. 598741 - 01)
ASSISTENZA E BENEFICENZA PUBBLICA - PRESTAZIONI ASSISTENZIALI - IN GENERE | Requisito sanitario - Invalidità sopravvenuta nel corso del giudizio - Decorrenza dalla data di insorgenza dello stato invalidante.
ASSISTENZA E BENEFICENZA PUBBLICA - PRESTAZIONI ASSISTENZIALI - IN GENERE
In materia di benfici assistenziali, l'art. 18 del d.P.R. n. 488 del 1968, che stabilisce la decorrenza della prestazione dal primo giorno del mese successivo all'accertamento dell'invalidità , si riferisce al solo procedimento aministrativo e non anche al procedimento giudiziario; ne consegue che, ove - in presenza degli altri requisiti di legge- il requisito sanitario sopravvenga nel corso del procedimento giurisdizionale, le prestazioni assistenziali decorrono dalla data di insorgenza dello stato invalidante e non dal primo giorno del mese successivo a detto accertamento.
Riferimenti normativi: Legge 12/06/1984 num. 222 art. 12 CORTE COST., DPR 27/04/1968 num. 488 art. 18 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)