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Sez. L, Sentenza n. 14516 del 21/06/2007 (Rv. 598741 - 01)

ASSISTENZA E BENEFICENZA PUBBLICA - PRESTAZIONI ASSISTENZIALI - IN GENERE | Requisito sanitario - Invalidità sopravvenuta nel corso del giudizio - Decorrenza dalla data di insorgenza dello stato invalidante.
Stato
decisa il 2007-06-21
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/598741-01

ASSISTENZA E BENEFICENZA PUBBLICA - PRESTAZIONI ASSISTENZIALI - IN GENERE

In materia di benfici assistenziali, l'art. 18 del d.P.R. n. 488 del 1968, che stabilisce la decorrenza della prestazione dal primo giorno del mese successivo all'accertamento dell'invalidità, si riferisce al solo procedimento aministrativo e non anche al procedimento giudiziario; ne consegue che, ove - in presenza degli altri requisiti di legge- il requisito sanitario sopravvenga nel corso del procedimento giurisdizionale, le prestazioni assistenziali decorrono dalla data di insorgenza dello stato invalidante e non dal primo giorno del mese successivo a detto accertamento.

Riferimenti normativi: Legge 12/06/1984 num. 222 art. 12 CORTE COST., DPR 27/04/1968 num. 488 art. 18 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)