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Sez. 2, Sentenza n. 9688 del 10/04/1981 Ud. (dep. 31/10/1981) Rv. 150780 - 01

IMPUGNAZIONI PENALI - APPELLO - COGNIZIONE DEL GIUDICE DI APPELLO - REATO CONTINUATO - REFORMATIO IN PEIUS (DIVIETO DI AGGRAVAMENTO DELLA PENA) - SENTENZE DI PRIMO GRADO ENTRAMBE DI CONDANNA A PENA SOSPESA - APPLICAZIONE DELLA CONTINUAZIONE IN APPELLO - REVOCA DELLA SOSPENSIONE - LEGITTIMITÀ - VIOLAZIONE DEL DIVIETO DI REFORMATIO IN PEIUS - ESCLUSIONE.*
Stato
decisa il 1981-04-10
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/150780-01

IMPUGNAZIONI PENALI - APPELLO - COGNIZIONE DEL GIUDICE DI APPELLO - REATO CONTINUATO - REFORMATIO IN PEIUS (DIVIETO DI AGGRAVAMENTO DELLA PENA) - SENTENZE DI PRIMO GRADO ENTRAMBE DI CONDANNA A PENA SOSPESA - APPLICAZIONE DELLA CONTINUAZIONE IN APPELLO - REVOCA DELLA SOSPENSIONE - LEGITTIMITÀ - VIOLAZIONE DEL DIVIETO DI REFORMATIO IN PEIUS - ESCLUSIONE.*

Qualora sia richiesta nel giudizio di appello l'applicazione della continuazione fra reati per i quali siano state pronunciate in primo grado distinte sentenze, entrambe di condanna a pene sospese, il giudice dell'impugnazione, procedendo al riconoscimento della continuazione, acquista i poteri di rideterminazione della pena previo esame della personalità del reo. A seguito della nuova valutazione di questa può revocare i benefici precedentemente concessi senza che vi sia violazione del principio del divieto della reformatio in peius, anche se impugnante sia stato il solo imputato.*

Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 81 CORTE COST., Cod. Pen. art. 133 CORTE COST., Cod. Pen. art. 163 CORTE COST., Cod. Proc. Pen. art. 515 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)