Sez. 6, Sentenza n. 7188 del 10/06/1982 Ud. (dep. 19/07/1982) Rv. 154699 - 01
IMPUGNAZIONI PENALI - APPELLO - COGNIZIONE DEL GIUDICE DI APPELLO - REATO CONTINUATO - BENEFICI - REFORMATIO IN PEIUS (DIVIETO DI AGGRAVAMENTO DELLA PENA) - APPELLO DEL SOLO IMPUTATO - RICONOSCIMENTO DEL NESSO DELLA CONTINUAZIONE - SOSPENSIONE CONDIZIONATA DELLA PENNA - REVOCA - ILLEGITTIMITÀ.*
IMPUGNAZIONI PENALI - APPELLO - COGNIZIONE DEL GIUDICE DI APPELLO - REATO CONTINUATO - BENEFICI - REFORMATIO IN PEIUS (DIVIETO DI AGGRAVAMENTO DELLA PENA) - APPELLO DEL SOLO IMPUTATO - RICONOSCIMENTO DEL NESSO DELLA CONTINUAZIONE - SOSPENSIONE CONDIZIONATA DELLA PENNA - REVOCA - ILLEGITTIMITÀ.*
Il giudice di secondo grado, qualora conosca, su appello del solo imputato, il nesso della continuazione fra diversi reati, non può revocare il beneficio della sospensione condizionale della pena, concesso in primo grado. Tale revoca infatti costituisce una reformatio in peius, poiché l'imputato viene posto in una situazione peggiore rispetto a quella sancita nel complesso delle due sentenze da lui impugnate, nelle quali i diversi reati, da lui commessi, avevano ricevuto una valutazione autonoma. (contra mass. Nn. 150780, 146723; V. Mass. Nn. 146065, 137695, 136190, 088629, 127448, 125558, 123444, 117424, 117090, 117019, 111906, 100229 nel senso della revocabilità del beneficio in caso di illegittimità della concessione in primo grado; V. Mass. Nn. 141649, 137695, nel senso della irrevocabilità del beneficio).*
Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 8 CORTE COST., Cod. Pen. art. 133 CORTE COST., Cod. Pen. art. 163 CORTE COST., Cod. Proc. Pen. art. 515 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)