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Sez. 1, Sentenza n. 1559 del 17/06/1966 (Rv. 323101 - 01)

TRIBUTI ERARIALI - IMPOSTE INDIRETTE - SUI TRASFERIMENTI - REGISTRO - RESTITUZIONE D'IMPOSTA - ATTI DICHIARATI NULLI O RESCISSI - CONDIZIONI.*
Stato
decisa il 1966-06-17
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/323101-01

TRIBUTI ERARIALI - IMPOSTE INDIRETTE - SUI TRASFERIMENTI - REGISTRO - RESTITUZIONE D'IMPOSTA - ATTI DICHIARATI NULLI O RESCISSI - CONDIZIONI.*

Ai sensi dell'art 14, n 2 della legge di registro, in deroga al divieto di restituzione dell'imposta di registro regolarmente percetta, e ammesso il rimborso dell'imposta pagata su di un atto, se questo e dichiarato nullo per un vizio radicale originario, indipendentemente dalla volonta delle parti o dal loro consenso. Alla stregua di detta previsione legislativa, non e ammesso il rimborso della imposta pagata nelle ipotesi di accertata e dichiarata nullita dipendente dal volere delle parti -quali quelle di negozi similari, di negozi in frode alla legge e di negozi innominati con causa illecita-. Il rimborso e, invece, ammesso in ipotesi di nullita oggettiva del negozio, anche se le parti, al tempo della stipulazione, conoscevano la causa di nullita. - nella specie, i giudici di merito avevano accolto la domanda di rimborso dell'imposta pagata su di una scrittura privata di compravendita di un immobile, per essere stata dichiarata falsa la firma del preteso venditore e quindi inesistente il consenso. La Corte regolatrice ha ritenuto esatta tale decisione, enunciando il principio su riportato- .*

Riferimenti normativi: Legge 30/12/1923 num. 3269 art. 11 CORTE COST., Legge 30/12/1923 num. 3269 art. 12 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)