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Sez. 2, Sentenza n. 47850 del 05/11/2003 Cc. (dep. 15/12/2003) Rv. 227738 - 01

MISURE CAUTELARI (COD. PROC. PEN. 1988) - REALI - IN GENERE | Perdita di efficacia della misura per causa processuale - Reiterazione del provvedimento - Possibilità.
Stato
decisa il 2003-11-05
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/227738-01

MISURE CAUTELARI (COD. PROC. PEN. 1988) - REALI - IN GENERE

In tema di applicazione di misure cautelari reali il principio del "ne bis in idem" è operante esclusivamente nel caso in cui la caducazione del precedente provvedimento sia dipesa dalla insussistenza delle condizioni normative richieste per l'adozione della misura; pertanto il suddetto principio è ostativo alla reiterazione della misura medesima solo quando il giudice sia chiamato a riesaminare nel merito quegli stessi elementi che già siano stati ritenuti insussistenti o insufficienti e non anche quando tali elementi non siano stati valutati nel merito dal giudice del riesame. Ne consegue che qualora la perdita di efficacia della misura cautelare reale dipenda solo da una causa processuale, non sussiste alcuna preclusione alla reiterazione del provvedimento di sequestro preventivo fondato sugli stessi presupposti del precedente dichiarato inefficace solo per vizio meramente formale.

Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 321 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 321 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 322 bis CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 322 bis CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 649 CORTE COST. PENDENTE, Legge 22/09/1988 num. 447 art. 649 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)