Sez. L, Sentenza n. 3093 del 03/03/2001 (Rv. 544366 - 01)
ASSISTENZA E BENEFICENZA PUBBLICA - PRESTAZIONI ASSISTENZIALI - IN GENERE | Pensione di inabilità e assegno di invalidità ex artt. 12 e 13 legge n. 118 del 1971 - Requisiti economico e sanitario - Elementi costitutivi della pretesa - Configurabilità - Mancanza - Deducibilità, e rilevabilità d'ufficio, in ogni stato e grado del processo - Limiti - Preclusione derivante dal giudicato interno.
ASSISTENZA E BENEFICENZA PUBBLICA - PRESTAZIONI ASSISTENZIALI - IN GENERE
In tema di pensione di inabilità o di assegno di invalidità, rispettivamente previsti dagli artt. 12 e 13 della legge n. 118 del 1971, il cosiddetto requisito economico integra non una mera condizione di erogabilità della prestazione ma, al pari del cosiddetto requisito sanitario, un elemento costitutivo della pretesa, la cui mancanza è pertanto deducibile, e rilevabile d'ufficio, in ogni stato e grado del giudizio, sempre che sul punto non si sia formato il giudicato interno.
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 112, Cod. Proc. Civ. art. 329, Cod. Civ. art. 2909 CORTE COST., Legge 30/03/1971 num. 118 art. 12 CORTE COST., Legge 30/03/1971 num. 118 art. 13 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)