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Sez. L, Sentenza n. 12266 del 20/08/2003 (Rv. 566094 - 01)

ASSISTENZA E BENEFICENZA PUBBLICA - PRESTAZIONI ASSISTENZIALI - IN GENERE | Pensione di invalidità ex legge n. 118 del 1971 - Accertamento del requisito economico - Omissione - Deduzione per la prima volta in Cassazione - Ammissibilità - Limiti derivanti dal giudicato interno - Condizioni - Fattispecie.
Stato
decisa il 2003-08-20
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/566094-01

ASSISTENZA E BENEFICENZA PUBBLICA - PRESTAZIONI ASSISTENZIALI - IN GENERE

Ai fini della declaratoria del diritto alla percezione della pensione di inabilità ai sensi dell'art. 12 della legge n. 118 del 1971, il giudice deve verificare anche la sussistenza del requisito economico e il mancato accertamento di tale requisito, che è elemento costitutivo del diritto fatto valere, è deducibile per la prima volta in sede di legittimità, salvo l'operare del giudicato interno, che è escluso quando, come nella fattispecie, la pensione di inabilità è stata riconosciuta solo in sede di appello.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 112, Cod. Proc. Civ. art. 360 CORTE COST., Legge 30/03/1971 num. 118 art. 12 CORTE COST., Legge 30/03/1971 num. 118 art. 13 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)