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Sez. L, Sentenza n. 12607 del 13/11/1999 (Rv. 531099 - 01)

ASSISTENZA E BENEFICENZA PUBBLICA - PRESTAZIONI ASSISTENZIALI - IN GENERE | Pensione di inabilità e assegno di invalidità ex art. 12 e 13 legge n. 118/1971 - Requisiti economica e sanitario - Elementi costitutivi della pretesa - Configurabilità - Mancanza - Rilevabilità d'ufficio - Limiti - Preclusioni derivanti dal giudicato interno - Rilevanza.
Stato
decisa il 1999-11-13
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/531099-01

ASSISTENZA E BENEFICENZA PUBBLICA - PRESTAZIONI ASSISTENZIALI - IN GENERE

In tema di pensione di inabilità o di assegno di invalidità, rispettivamente previsti dagli artt. 12 e 13 legge n. 118 del 1971, il cosiddetto requisito economico integra (diversamente dal requisito reddituale in relazione alle prestazioni pensionistiche dell'INPS) non una mera condizione di erogabilità della prestazione, ma, al pari del cosiddetto requisito sanitario, un elemento costitutivo della pretesa, la cui mancanza è pertanto deducibile o rilevabile d'ufficio in ogni stato e grado del giudizio, sempre che sul punto non si sia formato il giudicato interno, come nell'ipotesi in cui il giudice di primo grado abbia accolto la domanda sulla base della sola verifica del requisito sanitario e la decisione non sia stata impugnata anche in ordine all'accertamento della sussistenza del requisito economico, implicito nella pronuncia di accoglimento.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2909 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 329, Legge 30/03/1971 num. 118 art. 12 CORTE COST., Legge 30/03/1971 num. 118 art. 13 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)