Sez. L, Sentenza n. 11815 del 12/12/1990 (Rv. 470124 - 01)
INDUSTRIA - ENERGIA ELETTRICA (INDUSTRIA ED IMPIANTI ELETTRICI) - NAZIONALIZZAZIONE - ENEL - PERSONALE - DIRITTO AGLI AUMENTI BIENNALI DI ANZIANITÀ CONVENZIONALE - ABILITATI ALL'ESERCIZIO DELL'ATTIVITÀ DI INFERMIERE PROFESSIONALE - SPETTANZA.*
INDUSTRIA - ENERGIA ELETTRICA (INDUSTRIA ED IMPIANTI ELETTRICI) - NAZIONALIZZAZIONE - ENEL - PERSONALE - DIRITTO AGLI AUMENTI BIENNALI DI ANZIANITÀ CONVENZIONALE - ABILITATI ALL'ESERCIZIO DELL'ATTIVITÀ DI INFERMIERE PROFESSIONALE - SPETTANZA.*
Il diploma di infermiere professionale, conseguito dopo un corso di studi triennale (artt. 1 e 2 d.P.R. 13 ottobre 1975 n. 867) al termine del quale è rilasciato un attestato di qualifica abilitante all'Esercizio di un'attività lavorativa d'ordine esecutivo, pur non rientrando fra i "titoli di studio" (che sono attestazioni di idoneità cui l'ordinamento attribuisce determinati effetti legali, ai fini della prosecuzione degli studi, della ammissione alle carriere pubbliche e dell'iscrizione in albi professionali), è utile ai fini del diritto agli aumenti biennali di anzianità convenzionale ai sensi dell'art. 19, punto d, comma secondo, del C.C.n.L. 1 agosto 1979 per i dipendenti dell'ENEL, atteso che tale disposizione usa impropriamente l'espressione "titolo di studio", considerando tale, in quanto richiesto dall'ente per l'assunzione, anche il diploma di qualifica professionale. (V 2786/90, mass n 466396; (V 4944/90, mass n 467412).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1362, Cod. Civ. art. 2067, Cod. Civ. art. 2099 CORTE COST., Contr. Coll. 01/08/1979 num. 19
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)