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Sez. L, Sentenza n. 4944 del 28/05/1990 (Rv. 467412 - 01)

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - CONTRATTO COLLETTIVO - INTERPRETAZIONE - LETTERALE - CRITERIO PRIORITARIO - FATTISPECIE.*
Stato
decisa il 1990-05-28
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/467412-01

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - CONTRATTO COLLETTIVO - INTERPRETAZIONE - LETTERALE - CRITERIO PRIORITARIO - FATTISPECIE.*

Nella ricerca della comune volontà delle parti sociali che abbiano stipulato un contratto collettivo il criterio prioritario di ermeneutica è il senso letterale della pattuizione poiché, quando il significato letterale delle parole è chiaro ed univoco, e quindi tale da rendere, di per sè stesso, palese l'effettiva volontà dei contraenti, un'ulteriore interpretazione è inammissibile perché condurrebbe il giudice a sostituire la propria opinione soggettiva alla volontà delle parti. (nella specie la suprema Corte ha cassato la pronuncia del giudice del merito che - procedendo all'interpretazione degli artt. 19 e 20 del C.C.n.L. 1 agosto 1979 per i dipendenti dell'ENEL - aveva riconosciuto ad un lavoratore-studente, il quale aveva conseguito un diploma di studio, il diritto agli aumenti biennali di anzianità convenzionale ritenendo che fosse sufficiente che il medesimo avesse avuto diritto a permessi per esami e non fosse anche necessario che avesse frequentato corsi di studio per il conseguimento del relativo titolo). (V 448/90, mass n 464986; (V 254/88, mass n 456835).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1362, Contr. Coll. 01/08/1979 num. 19, Contr. Coll. 01/08/1979 num. 20

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)