Sez. 5, Sentenza n. 15048 del 05/08/2004 (Rv. 575221 - 01)
TRIBUTI (IN GENERALE) - CONTENZIOSO TRIBUTARIO (DISCIPLINA POSTERIORE ALLA RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - PROCEDIMENTO - PROCEDIMENTO DI APPELLO - ATTO DI APPELLO - IN GENERE | Proposizione da parte degli uffici periferici - Autorizzazione ex art. 52, comma secondo, del D.Lgs. n. 546 del 1992 - Requisiti - Sottoscrizione dell'atto - Illegibilità - Riconducibilità a soggetto abilitato a sottoscriverlo - Presumibilità - Sufficienza.
TRIBUTI (IN GENERALE) - CONTENZIOSO TRIBUTARIO (DISCIPLINA POSTERIORE ALLA RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - PROCEDIMENTO - PROCEDIMENTO DI APPELLO - ATTO DI APPELLO - IN GENERE
Nel processo tributario, il necessario presupposto dell'autorizzazione del responsabile del servizio del contenzioso della D. r. e. alla proposizione dell'appello da parte dell'ufficio periferico contro la sentenza di primo grado, prevista dall'art. 52, comma secondo, del D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, ricorre anche quando la firma del relativo atto risulti illeggibile, purché se ne possa presumere la riconducibilità a soggetto abilitato a sottoscriverlo per conto del responsabile dell'ufficio competente.
Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 31/12/1992 num. 546 art. 52
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)