Sez. 5, Sentenza n. 8166 del 06/06/2002 (Rv. 554906 - 01)
TRIBUTI (IN GENERALE) - CONTENZIOSO TRIBUTARIO (DISCIPLINA POSTERIORE ALLA RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - PROCEDIMENTO - PROCEDIMENTO DI APPELLO - ATTO DI APPELLO - IN GENERE | Proposizione da parte degli Uffici periferici dell'Amministrazione finanziaria - Autorizzazione ai sensi dell'art. 52, secondo comma, D.Lgs. n. 546 del 1992 - Sottoscrizione da parte del direttore di divisione reggente - Legittimità - Affermazione - Fondamento.
TRIBUTI (IN GENERALE) - CONTENZIOSO TRIBUTARIO (DISCIPLINA POSTERIORE ALLA RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - PROCEDIMENTO - PROCEDIMENTO DI APPELLO - ATTO DI APPELLO - IN GENERE
In tema di contenzioso tributario, è da presumersi legittima, anche in relazione alla competenza a provvedere e fino a prova del contrario, l'autorizzazione alla proposizione dell'appello contro la sentenza di primo grado, rilasciata, in favore degli uffici finanziari periferici, dal responsabile del servizio del contenzioso della competente Direzione regionale delle entrate, ai sensi dell'art. 52, comma secondo, del D.Lgs. n. 546 del 1992, quand'anche questa sia stata sottoscritta dal direttore di divisione reggente.
Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 31/12/1992 num. 546 art. 52 com. 2
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)