Sez. 5, Sentenza n. 9600 del 23/04/2007 (Rv. 597204 - 01)
TRIBUTI (IN GENERALE) - CONTENZIOSO TRIBUTARIO (DISCIPLINA POSTERIORE ALLA RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - PROCEDIMENTO - PROCEDIMENTO DI APPELLO - ATTO DI APPELLO - IN GENERE | Proposizione da parte degli uffici periferici dell'Amministrazione finanziaria - Autorizzazione - Sottoscrizione - Illeggibilità - Conseguenze - Inammissibilità - Esclusione - Fondamento - Invito alla regolarizzazione degli atti processuali - Potere dovere della commissione tributaria - Sussistenza - Presunzione di competenza del funzionario sottoscrivente - Operatività.
TRIBUTI (IN GENERALE) - CONTENZIOSO TRIBUTARIO (DISCIPLINA POSTERIORE ALLA RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - PROCEDIMENTO - PROCEDIMENTO DI APPELLO - ATTO DI APPELLO - IN GENERE
In tema di contenzioso tributario, l'illeggibilità della sottoscrizione apposta sull'autorizzazione di cui all'art. 52, comma secondo, del d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546 non comporta l'inammissibilità dell'appello proposto dall'ufficio finanziario periferico, la quale è ricollegabile unicamente alla mancanza di tale atto, e non anche alla sua invalidità o irregolarità, avendo la commissione tributaria regionale non solo il potere di ordinare, ai sensi dell'art. 7, comma terzo, del d.lgs. n. 546 cit., il deposito dei documenti necessari per la decisione della causa (ivi compresa la delega eventualmente conferita dal responsabile del servizio del contenzioso ad altro funzionario), ma anche il dovere di invitare l'ufficio a completare o mettere in regola gli atti e i documenti che riconosce difettosi, ai sensi dell'art. 182, primo comma, cod. proc. civ., e dovendo presumersi, in assenza di contestazione e fino a prova contraria, la sussistenza del relativo potere in capo al funzionario che ha rilasciato l'autorizzazione.
Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 31/12/1992 num. 546 art. 7 CORTE COST., Decreto Legisl. 31/12/1992 num. 546 art. 52, Cod. Proc. Civ. art. 182 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)