Sez. L, Sentenza n. 10055 del 25/05/2004 (Rv. 573130 - 01)
OBBLIGAZIONI IN GENERE - ESTINZIONE DELL'OBBLIGAZIONE - COMPENSAZIONE - GIUDIZIALE | Con credito da accertarsi in un giudizio separato in corso - Inammissibilità - Fattispecie.
OBBLIGAZIONI IN GENERE - ESTINZIONE DELL'OBBLIGAZIONE - COMPENSAZIONE - GIUDIZIALE
La compensazione giudiziale prevista dall'art. 1243, comma secondo, cod. civ., presupponendo l'accertamento del controcredito da parte del giudice dinanzi al quale la compensazione è fatta valere, non può fondarsi su di un credito la cui esistenza dipenda dall'esito di un separato giudizio in corso, in quanto tale credito non è liquidabile se non in quella sede (Nella specie la S.C. ha affermato che il calcolo della rivalutazione e degli interessi legali sugli importi capitali via via rivalutati, che il ricorrente assumeva dovuti in forza di giudicato esterno, non poteva considerarsi di pronta e facile liquidazione).
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1243, Cod. Proc. Civ. art. 35 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)