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Sez. 3, Sentenza n. 8382 del 27/07/1993 (Rv. 483328 - 01)

Assicurazione - Assicurazione della responsabilità civile - In genere | Natura - Contratto a favore di terzo - Esclusione - Distinzione dell'obbligazione dell'assicuratore verso l'assicurato, da quella di quest'ultimo verso il danneggiato.
Stato
decisa il 1993-07-27
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/483328-01

Assicurazione - Assicurazione della responsabilità civile - In genere

L'assicurazione della responsabilità civile non può essere inquadrata tra i contratti a favore dei terzi giacché per effetto della stipulazione non sorge alcun rapporto giuridico diretto ed immediato tra il danneggiato e l'assicuratore, ma l'obbligazione dell'assicuratore relativa al pagamento dell'indennizzo all'assicurato è distinta ed autonoma rispetto all'obbligazione di risarcimento cui l'assicurato è tenuto nei confronti del danneggiato, talché quest'ultimo non ha azione diretta contro l'assicuratore.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1917 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)