Sez. L, Sentenza n. 1092 del 20/02/1982 (Rv. 418966 - 01)
PROCEDIMENTI SPECIALI - PROCEDIMENTI IN MATERIA DI LAVORO E DI PREVIDENZA (NUOVO RITO) - PROCEDIMENTO DI PRIMO GRADO - VALUTAZIONE EQUITATIVA DELLE PRESTAZIONI - OBBLIGO DI MOTIVAZIONE - LIMITI.*
PROCEDIMENTI SPECIALI - PROCEDIMENTI IN MATERIA DI LAVORO E DI PREVIDENZA (NUOVO RITO) - PROCEDIMENTO DI PRIMO GRADO - VALUTAZIONE EQUITATIVA DELLE PRESTAZIONI - OBBLIGO DI MOTIVAZIONE - LIMITI.*
Ai fini della liquidazione equitativa del danno, cui è consentito ricorrere nel caso in cui non sussistono elementi utili e sufficienti per la sua Determinazione, il giudice del merito, se non è tenuto ad una dimostrazione minuziosa e particolareggiata degli elementi considerati nel formulare il giudizio complessivo sull'entità del nocumento risarcibile, deve tuttavia dimostrare di aver tenuto presenti i dati di fatto acquisiti al processo come fattori costitutivi dell'ammontare dei danni liquidati. (V 1036/81, mass n 411580).*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 432 CORTE COST., Legge 11/08/1973 num. 533 art. 1 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)