Sez. 2, Sentenza n. 9507 del 21/12/1987 (Rv. 456593 - 01)
CONTRATTI IN GENERE - SIMULAZIONE - PROVA - IN GENERE - VENDITA FATTA DAL DE CUIUS DISSIMULANTE UNA DONAZIONE - DOMANDA DI ACCERTAMENTO DELLA SIMULAZIONE PROPOSTA DALL'EREDE LEGITTIMARIO - AMMISSIBILITÀ SENZA LIMITI DELLA PROVA PRESUNTIVA.*
CONTRATTI IN GENERE - SIMULAZIONE - PROVA - IN GENERE - VENDITA FATTA DAL DE CUIUS DISSIMULANTE UNA DONAZIONE - DOMANDA DI ACCERTAMENTO DELLA SIMULAZIONE PROPOSTA DALL'EREDE LEGITTIMARIO - AMMISSIBILITÀ SENZA LIMITI DELLA PROVA PRESUNTIVA.*
L'erede legittimario, che chieda la dichiarazione di simulazione di una vendita fatta dal de cuius celante in realtà una donazione dissimulata, non è terzo solo perché estraneo alla stipulazione dell'atto asseritamente simulato, ma agisce per la tutela di un proprio diritto (ex art. 1415 cod. civ.) e deve considerarsi terzo rispetto alle parti contraenti, con conseguente ammissibilità senza limiti della prova presuntiva, quando, contestualmente all'Azione di simulazione, proponga in concreto - sulla premessa che l'atto simulato comporti una diminuzione della sua quota di riserva - una domanda di riduzione (o di nullità o d'inefficacia) della donazione dissimulata, diretta a far dichiarare che il bene fa parte dell'asse ereditario e che la quota spettantegli va calcolata tenendo conto del bene stesso, e non pure quando proponga in via principale ed autonoma solo la domanda di simulazione, la quale sia quindi semplicemente preordinata a consentire la proposizione della domanda di riduzione in un futuro giudizio. (Conf 5947/86, mass n 448314).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1415, Cod. Civ. art. 1417
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)