Sez. 2, Sentenza n. 5947 del 11/10/1986 (Rv. 448314 - 01)
CONTRATTI IN GENERE - SIMULAZIONE - EFFETTI - RISPETTO AI TERZI - TRA LE PARTI - PROVA - TESTIMONIALE - LEGITTIMARIO ATTORE PER LA REINTEGRAZIONE DELLA QUOTA DI RISERVA AVENTE CAUSA DALLA PARTE STIPULANTE IL NEGOZIO SIMULATORIO - QUALITÀ DI TERZO - CONFIGURABILITÀ - EREDE ATTORE PER L'ACQUISIZIONE DI UN BENE OGGETTO DI UN CONTRATTO SIMULATO DAL "DE CUIUS" - LIMITAZIONI EX ART. 1417 COD. CIV. - APPLICABILITÀ.*
CONTRATTI IN GENERE - SIMULAZIONE - EFFETTI - RISPETTO AI TERZI - TRA LE PARTI - PROVA - TESTIMONIALE - LEGITTIMARIO ATTORE PER LA REINTEGRAZIONE DELLA QUOTA DI RISERVA AVENTE CAUSA DALLA PARTE STIPULANTE IL NEGOZIO SIMULATORIO - QUALITÀ DI TERZO - CONFIGURABILITÀ - EREDE ATTORE PER L'ACQUISIZIONE DI UN BENE OGGETTO DI UN CONTRATTO SIMULATO DAL "DE CUIUS" - LIMITAZIONI EX ART. 1417 COD. CIV. - APPLICABILITÀ.*
Al fine della prova della simulazione del contratto, l'erede di una dei contraenti può considerarsi terzo, e come tale beneficiante dell'ammissibilità della prova testimoniale senza limiti (art. 1417 cod. civ.), ove faccia valere non un diritto del "de cuius", nel quale sia subentrato a seguito di successione, ma un diritto proprio, pregiudicato dal contratto simulato. Pertanto, nel caso in cui l'erede deduca la simulazione di una vendita stipulata dal "de cuius", in quanto dissimulante una donazione, la suddetta libertà di prova può essere riconosciuta a condizione che l'erede medesimo invochi la simulazione quale mezzo al fine di conseguire, nello stesso giudizio, la tutela delle proprie ragioni di legittimario, con la riduzione della donazione dissimulata o l'inclusione del bene nel patrimonio ereditario.*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1415, Cod. Civ. art. 1417
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)