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Sez. 1, Sentenza n. 6559 del 27/06/1990 (Rv. 468059 - 01)

FAMIGLIA - MATRIMONIO - RAPPORTI PATRIMONIALI TRA CONIUGI - IMPRESA FAMILIARE - IN GENERE (COSTITUZIONE - NATURA - OGGETTO) - FALLIMENTO DEL FAMILIARE IMPRENDITORE - ESTENSIONE AL PARTECIPANTE ALL'IMPRESA FAMILIARE - ESCLUSIONE.*
Stato
decisa il 1990-06-27
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/468059-01

FAMIGLIA - MATRIMONIO - RAPPORTI PATRIMONIALI TRA CONIUGI - IMPRESA FAMILIARE - IN GENERE (COSTITUZIONE - NATURA - OGGETTO) - FALLIMENTO DEL FAMILIARE IMPRENDITORE - ESTENSIONE AL PARTECIPANTE ALL'IMPRESA FAMILIARE - ESCLUSIONE.*

Nell'ambito dell'istituto "dell'impresa familiare" di cui all'art. 230 bis cod. civ., caratterizzato dall'assenza di un vincolo societario e dalla insussistenza di un rapporto di lavoro subordinato tra i familiari e la persona del capo (quale riconosciuto dai partecipanti in forza della sua anzianità e/o del suo maggiore apporto all'impresa stessa), vanno distinti un aspetto interno, costituito dal rapporto associativo del gruppo familiare quanto alla regolamentazione dei vantaggi economici di ciascun componente, ed un aspetto esterno, nel quale ha Rilevanza la figura del familiare - imprenditore, effettivo gestore dell'impresa, che assume in proprio i diritti e le obbligazioni nascenti dai rapporti con i terzi e risponde illimitatamente e solidamente con i suoi beni personali, diversi da quelli comuni ed indivisi dell'intero gruppo, anch'essi oggetto della generica garanzia patrimoniale di cui all'art. 2740 cod. civ.. ne consegue che il fallimento di detto imprenditore non si estende automaticamente al semplice partecipante all'impresa familiare. (V 1211/89, mass n 462096; (V 2138/88, mass n 457986; (V 7016/86, mass n 449094).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 230 bis, Cod. Civ. art. 2740, Legge Falliment. art. 5 CORTE COST., Legge 16/03/1942 num. 267 art. 5 CORTE COST., Legge Falliment. art. 146 CORTE COST., Legge 16/03/1942 num. 267 art. 146 CORTE COST., Legge Falliment. art. 147 CORTE COST., Legge 16/03/1942 num. 267 art. 147 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)