Sez. L, Sentenza n. 1211 del 04/03/1989 (Rv. 462096 - 01)
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - CARATTERI DEL RAPPORTO INDIVIDUALE - RAPPORTO DEL PARENTE - ATTIVITÀ DEI FAMILIARI NELLA IMPRESA EX ART. 230 BIS COD. CIV. - CARATTERE SUBORDINATO - ESTREMI.*
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - CARATTERI DEL RAPPORTO INDIVIDUALE - RAPPORTO DEL PARENTE - ATTIVITÀ DEI FAMILIARI NELLA IMPRESA EX ART. 230 BIS COD. CIV. - CARATTERE SUBORDINATO - ESTREMI.*
Nel caso di attività lavorativa svolta da uno dei familiari considerati dall'art. 230 bis cod. civ. e nella situazione prevista da tale norma, le circostanze che il prestatore non abbia partecipato né a decisioni sulla vita dell'impresa familiare né alla divisione degli utili relativi sono indicative della sussistenza di un rapporto di lavoro subordinato solo se conseguenti ad una espressa pattuizione delle parti volta ad inquadrare in tale rapporto la detta attività, potendo altrimenti le circostanze stesse considerarsi come mere violazioni della norma citata e restando esclusa, in Mancanza di una simile pattuizione, anche la decisività, ai fini della configurazione del rapporto di lavoro subordinato, del fatto che l'attività lavorativa sia stata svolta nell'osservanza di ruoli ed orari prestabiliti, atteso che anche nell'impresa familiare è ravvisabile un titolare della medesima al quale spettano poteri di gestione ed organizzazione del lavoro implicanti una subordinazione dei familiari che lo coadiuvano. (V 2138/88, mass n 457986; (V 3948/83, mass n 428880; (V 2012/81, mass n 412731).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 230 bis, Cod. Civ. art. 2094, Legge 19/05/1975 num. 151 art. 89
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)