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Sez. 1, Sentenza n. 2138 del 01/03/1988 (Rv. 457986 - 01)

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - CARATTERI DEL RAPPORTO INDIVIDUALE DI LAVORO - RAPPORTO DEL PARENTE - PRESTAZIONI LAVORATIVE NELLA IMPRESA FAMILIARE - PRESUNZIONE DI GRATUITÀ - ESCLUSIONE.*
Stato
decisa il 1988-03-01
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/457986-01

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - CARATTERI DEL RAPPORTO INDIVIDUALE DI LAVORO - RAPPORTO DEL PARENTE - PRESTAZIONI LAVORATIVE NELLA IMPRESA FAMILIARE - PRESUNZIONE DI GRATUITÀ - ESCLUSIONE.*

L'art. 230 bis cod. civ. riconoscendo al familiare che effettui prestazioni lavorative nell'impresa familiare un diritto di partecipazione agli utili e la liquidazione in denaro alla loro cessazione (o in caso di alienazione dell'azienda), esclude una presunzione di gratuità delle dette prestazioni lavorative, sicché l'asserita gratuità richiede la prova di una causa affectionis vel benevolentiae, la quale non può desumersi dalla mera circostanza negativa che il familiare non abbia avanzato, in costanza del rapporto, pretese retributive.*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 230 bis

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)