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Sez. L, Sentenza n. 5172 del 09/10/1982 (Rv. 423038 - 01)

PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - INPS - PENSIONI INVALIDITÀ, VECCHIAIA E SUPERSTITI - DI INVALIDITÀ (IN PARTICOLARE) - INVALIDITÀ - PREESISTENZA - SORDOMUTISMO - PREESISTENZA - IRRILEVANZA.*
Stato
decisa il 1982-10-09
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/423038-01

PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - INPS - PENSIONI INVALIDITÀ, VECCHIAIA E SUPERSTITI - DI INVALIDITÀ (IN PARTICOLARE) - INVALIDITÀ - PREESISTENZA - SORDOMUTISMO - PREESISTENZA - IRRILEVANZA.*

In virtù del richiamo contenuto nell'art. 1886 cod. civ., la norma dell'art. 1895 dello stesso codice, secondo cui il contratto di Assicurazione è nullo se il rischio non è mai esistito o ha cessato di esistere prima della conclusione del contratto, è applicabile anche alle assicurazioni sociali. Consegue che, in materia di pensione d'Invalidità, il sordomutismo, non costituendo di per sè una menomazione psicofisica tale da ridurre la capacità di guadagno al di sotto della soglia legale d'Invalidità, deve essere valutato - ancorché preesistente (perché, come nella specie, congenito) all'instaurazione del rapporto assicurativo - ove, per il concorso di altre infermità sopravvenute, abbia raggiunto il grado di pensionabilità nel corso di detto rapporto. (Conf 1771/82, mass n 419623; (Conf 1140/82, mass n 419269; (Conf 3273/81, mass n 413850).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1886 CORTE COST., Cod. Civ. art. 1895 CORTE COST., Regio Decr. Legge 14/04/1939 num. 636 art. 10 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)