Sez. U - , Sentenza n. 4222 del 17/02/2017 (Rv. 642541 - 01)
ACQUE - ACQUE PUBBLICHE - DERIVAZIONI E UTILIZZAZIONI (UTENZE) - CANONI - SOVRACANONI | Concessione di derivazione - Pagamento del canone (o dell’addizionale e dei relativi accessori) - Inesigibilità in caso di mancata fruizione della derivazione per impossibilità di funzionamento dell’impianto non imputabile al concessionario - Clausola negoziale che ne preveda comunque il pagamento - Irrilevanza - Ragioni.
ACQUE - ACQUE PUBBLICHE - DERIVAZIONI E UTILIZZAZIONI (UTENZE) - CANONI - SOVRACANONI
In tema di concessioni di derivazione di acque pubbliche, il pagamento del canone, o dell’addizionale e dei relativi accessori, non è esigibile ove sia mancata l'effettiva fruizione della stessa, da parte del concessionario, per l'impossibilità di funzionamento dell'impianto ascrivibile ad eventi non imputabili al concessionario medesimo (ivi compreso l'impedimento alla derivazione coneguente alla condotta ostativa od ostruzionistica di altra P.A.), e ciò malgrado la presenza di una clausola del disciplinare di concessione che ne preveda la corresponsione anche in tale ipotesi, risultando una siffatta clausola invalida per la non meritevolezza dell’interesse perseguito derivante dal contrasto con i principi generali dell’ordinamento ricavabili dall’art. 41 Cost. e con quelli di economicità vigenti in tema di produzione, trasporto e distribuzione nazionale dell’energia.
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1322, Cod. Civ. art. 1419, Costituzione art. 41, Regio Decr. 11/12/1933 num. 1775 art. 53 CORTE COST., Legge 27/12/1953 num. 959 art. 1
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)