Sez. U, Sentenza n. 16035 del 07/07/2010 (Rv. 613877 - 01)
ACQUE - ACQUE PUBBLICHE - DERIVAZIONI E UTILIZZAZIONI (UTENZE) - CANONI - SOVRACANONI | Addizionale regionale sulla concessione di derivazioni per uso idroelettrico - Impossibilità di utilizzazione degli impianti derivante da impedimento oggettivo - Conseguenze - Esigibilità dell'obbligazione - Esclusione - Fondamento - Fattispecie.
ACQUE - ACQUE PUBBLICHE - DERIVAZIONI E UTILIZZAZIONI (UTENZE) - CANONI - SOVRACANONI
In tema di concessioni di derivazione di acque pubbliche per uso idroelettrico, la mancata effettiva fruizione della derivazione da parte del concessionario - se dovuta ad impossibilità di funzionamento dell'impianto ascrivibile a cause di forza maggiore o, comunque, ad eventi non imputabili al medesimo concessionario - può avere rilevanza ai fini dell'esigibilità dell'addizionale regionale del relativo canone, la quale postula un nesso oggettivo con l'utilizzazione effettiva, o almeno potenziale, della risorsa idrica. (Nella specie, le S.U. hanno confermato la sentenza del Tribunale superiore delle acque pubbliche che aveva riconosciuto il diritto dei concessionari ad ottenere la restituzione delle somme versate a titolo di addizionale regionale, in quanto i Comuni territorialmente competenti avevano negato loro le concessioni edilizie per la realizzazione delle opere necessarie al prelievo idrico).
Riferimenti normativi: Regio Decr. 11/12/1933 num. 1775 art. 53 CORTE COST., Legge 27/12/1953 num. 959 art. 1, Legge 05/01/1994 num. 36 art. 18
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)