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Sez. L, Sentenza n. 2760 del 09/03/1995 (Rv. 491035 - 01)

PROCEDIMENTI SPECIALI - PROCEDIMENTI IN MATERIA DI LAVORO E DI PREVIDENZA - IMPUGNAZIONI - APPELLO - DECRETO DI FISSAZIONE DELL'UDIENZA - IN GENERE | Modifica del decreto con fissazione di data anteriore a quella già fissata per l'udienza - Notificazione del provvedimento a cura dell'appellante ed alle parti personalmente non ancora costituite - Necessità - Comunicazione del cancelliere ex art. 136 cod. proc. civ. - Esclusione.
Stato
decisa il 1995-03-09
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/491035-01

PROCEDIMENTI SPECIALI - PROCEDIMENTI IN MATERIA DI LAVORO E DI PREVIDENZA - IMPUGNAZIONI - APPELLO - DECRETO DI FISSAZIONE DELL'UDIENZA - IN GENERE

Il provvedimento con il quale il Presidente del Tribunale, a modifica del decreto di fissazione dell'udienza per la discussione dell'appello con il rito del lavoro, emesso ai sensi dell'art. 435 cod. proc. civ., fissa tale udienza a data diversa ed anteriore rispetto a quella precedentemente fissata, va notificato, a cura dell'appellante, alle parti personalmente, ove esse non si siano ancora costituite, restando escluso che della modifica del precedente decreto il cancelliere debba dare comunicazione ai sensi dell'art. 136 cod. proc.civ., dal momento che, a norma dell'art. 170 dello stesso codice, l'obbligo sorge solamente nei confronti delle parti costituite.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 136 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 170, Cod. Proc. Civ. art. 435 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)