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Sez. L, Sentenza n. 18149 del 28/08/2007 (Rv. 598594 - 01)

PROCEDIMENTI SPECIALI - PROCEDIMENTI IN MATERIA DI LAVORO E DI PREVIDENZA - IMPUGNAZIONI - APPELLO - DECRETO DI FISSAZIONE DELL'UDIENZA - IN GENERE | Modifica del decreto con anticipazione dell'udienza di discussione - Notificazione del provvedimento alla parte non costituita presso il procuratore costituito in primo grado - Esclusione - Notificazione alla parte non costituita personalmente - Necessità - Fondamento - Omissione - Conseguenze.
Stato
decisa il 2007-08-28
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/598594-01

PROCEDIMENTI SPECIALI - PROCEDIMENTI IN MATERIA DI LAVORO E DI PREVIDENZA - IMPUGNAZIONI - APPELLO - DECRETO DI FISSAZIONE DELL'UDIENZA - IN GENERE

L'istanza ed il pedissequo decreto di anticipazione dell'udienza di discussione ex art. 437 cod. proc. civ. devono essere notificati alla parte non costituita personalmente e non già alla parte presso il procuratore costituito in primo grado nel domicilio fissato - in forza di quanto stabilito dall'art. 82 del r.d. 22 gennaio 1937, n. 37 - presso la cancelleria del tribunale, giacché la procura conferita per quel grado non può spiegare effetti ulteriori a quelli previsti dall'art. 330 cod. proc. civ. per la notifica dell'impugnazione, essendo questa l'unica ipotesi di ultrattività prevista dalla citata norma di rito, con la conseguenza che l'irritualità della notificazione alla parte non costituita presso il procuratore costituito in primo grado configura una violazione del principio del contraddittorio, da cui deriva la nullità della successiva udienza di discussione e della sentenza resa, che ne comporta l'annullamento con rinvio al giudice d'appello.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 330 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 435 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 437 CORTE COST., Regio Decr. 22/01/1934 num. 37 art. 82 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)