diritto.io

Sez. 1, Sentenza n. 13137 del 30/12/1997 (Rv. 511274 - 01)

PROCEDIMENTO CIVILE - CAPACITÀ PROCESSUALE - AUTORIZZAZIONE AD AGIRE E CONTRADDIRE - ENTI PUBBLICI | Normativa regionale siciliana successiva alla legge statale sulle autonomie - Comune siciliano - Mancata autorizzazione al sindaco da parte della giunta - Difetto di presupposto processuale per la regolare costituzione del rapporto - Sussistenza - Rilevabilità d'ufficio in ogni stato e grado - Conseguenze - Ricorso per cassazione - Inammissibilità - Sussistenza.
Stato
decisa il 1997-12-30
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/511274-01

PROCEDIMENTO CIVILE - CAPACITÀ PROCESSUALE - AUTORIZZAZIONE AD AGIRE E CONTRADDIRE - ENTI PUBBLICI

Nella normativa regionale siciliana successiva alla legge statale sulle autonomie locali non risulta alcuna disposizione che attribuisca direttamente al sindaco il potere di agire e resistere in giudizio per conto del comune o che preveda che tale potere possa essere attribuito dallo statuto comunale al sindaco medesimo; pertanto, anche con riguardo ad un comune siciliano, la mancata autorizzazione al sindaco ai sensi dell'art. 35 legge n. 142 del 1990 (pure nel testo modificato dall'art. 17 legge n. 81 del 1993), incidendo sulla capacità processuale del comune e risolvendosi nel difetto di un presupposto processuale che deve essere rilevato d'ufficio in ogni stato e grado del giudizio, comporta l'inammissibilità del ricorso per cassazione sottoscritto da avvocato al quale la procura sia stata rilasciata dal sindaco in difetto di autorizzazione da parte della giunta.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 75 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 182 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 366, Legge 08/06/1990 num. 142 art. 35, Legge 25/03/1993 num. 81 art. 17

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)