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Sez. U, Sentenza n. 10979 del 09/08/2001 (Rv. 548926 - 01)

PROCEDIMENTO CIVILE - CAPACITÀ PROCESSUALE - AUTORIZZAZIONE AD AGIRE E CONTRADDIRE - ENTI PUBBLICI | Normativa regionale successiva alla legge statale sulle autonomie locali - Comune siciliano - Mancata autorizzazione al sindaco da parte della Giunta - Difetto di presupposto processuale per la regolare costituzione del rapporto - Sussistenza.
Stato
decisa il 2001-08-09
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/548926-01

PROCEDIMENTO CIVILE - CAPACITÀ PROCESSUALE - AUTORIZZAZIONE AD AGIRE E CONTRADDIRE - ENTI PUBBLICI

Nella normativa regionale siciliana posteriore alla legge statale n. 142 del 1990 sull'ordinamento delle autonomie locali, non vi è alcuna disposizione che attribuisca direttamente al sindaco il potere di agire e resistere in giudizio per conto del comune, o che, comunque, preveda la possibilità che tale potere sia attribuito dallo statuto comunale al sindaco medesimo, o ad un assessore, poiché, al contrario, l'art. 1 della legge regionale siciliana n. 48 del 1991 recepisce senza alcuna modifica gli artt. 35 e 36 della predetta legge statale n. 142 del 1990, mentre l'art. 41 della successiva legge regionale n. 26 del 1993, pur conferendo al sindaco il potere di nomina dei responsabili degli uffici e dei servizi e dei rappresentanti del comune presso enti, aziende ed istituzioni, non gli conferisce alcun potere di autonoma valutazione degli interessi sottesi all'agire in giudizio non valendo in contrario, il rilievo che il legislatore siciliano, a differenza di quello statale, individua espressamente, ed in maniera tassativa, le competenze del consiglio e della giunta, e solo in via residuale quella del sindaco, sicché l'autorizzazione a stare in giudizio, non essendo annoverata tra le prime, non potrebbe che ascriversi alla competenza residuale del sindaco, poiché tale rilievo, oltre a non tenere conto del già rilevato recepimento degli artt. 35 e 36 della legge statale n. 142 del 1990 ad opera della legge regionale siciliana n. 48 del 1991, postula, al di fuori di precisi referenti normativi, una singolare coincidenza in capo al sindaco dei poteri di autorizzare l'ente a stare in giudizio e di rappresentarlo nel medesimo.

Riferimenti normativi: Legge 08/06/1990 num. 142 art. 35, Legge 08/06/1990 num. 142 art. 36, Legge Reg. Sicilia 11/12/1991 num. 48 art. 1, Legge Reg. Sicilia 01/09/1993 num. 26 art. 41

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)