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Sez. 3, Sentenza n. 4006 del 05/04/1995 (Rv. 491650 - 01)

ASSICURAZIONE - VEICOLI (CIRCOLAZIONE-ASSICURAZIONE OBBLIGATORIA) - RISARCIMENTO DEL DANNO - AZIONE DIRETTA NEI CONFRONTI DELL'ASSICURATO - ECCEZIONI DERIVANTI DAL CONTRATTO | Danno cagionato dall'assicurato in possesso di patente scaduta - Risarcimento da parte dell'assicuratore - Diritto dell'assicuratore a rivalersi sull'assicurato - Rinnovazione all'assicurato dell'autorizzazione alla guida in epoca successiva al sinistro - Irrilevanza.
Stato
decisa il 1995-04-05
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/491650-01

ASSICURAZIONE - VEICOLI (CIRCOLAZIONE-ASSICURAZIONE OBBLIGATORIA) - RISARCIMENTO DEL DANNO - AZIONE DIRETTA NEI CONFRONTI DELL'ASSICURATO - ECCEZIONI DERIVANTI DAL CONTRATTO

In tema di responsabilità civile per la circolazione di veicoli, l'assicuratore che abbia risarcito il danno cagionato dall'assicurato in possesso di patente scaduta - non avendo potuto opporre al danneggiato, ai sensi dell'art. 18 della legge 24 dicembre 1969 n. 990, la violazione della clausola contrattuale che rendeva inoperante la garanzia assicurativa in caso di inabilità alla guida - ha diritto, in base alla stessa disposizione citata, a rivalersi nei confronti dell'assicurato, senza che assuma alcun rilievo la circostanza che, successivamente al sinistro, al medesimo assicurato sia stata rinnovata l'autorizzazione alla guida.

Riferimenti normativi: Legge 24/12/1969 num. 990 art. 18 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)