Sez. L, Sentenza n. 23231 del 17/11/2010 (Rv. 615355 - 01)
PROVVEDIMENTI DEL GIUDICE CIVILE - SENTENZA - CONTENUTO - MOTIVAZIONE - IN GENERE | Motivazione "per relationem" - Ammissibilità - Fondamento - Forma e modi del rinvio - Possibilità di controllare la motivazione dell'atto cui si fa rinvio (nella specie, ad altra sentenza ben identificata) - Necessità.
PROVVEDIMENTI DEL GIUDICE CIVILE - SENTENZA - CONTENUTO - MOTIVAZIONE - IN GENERE
La motivazione della sentenza "per relationem" è ammissibile, dovendosi giudicare la sua completezza e logicità sulla base degli elementi contenuti nell'atto al quale si opera il rinvio e che, proprio in ragione del rinvio, diviene parte integrante dell'atto rinviante. Costituisce tuttavia principio generale dell'ordinamento, desumibile dagli artt. 3 della legge 7 agosto 1990, n. 241 e 7, comma primo, della legge 27 luglio 2000, n. 212 per gli atti amministrativi (e valido, a maggior ragione, in forza dell'art. 111 Cost., per l'attività del giudice), quello secondo cui il rinvio va operato in modo tale da rendere possibile ed agevole il controllo della motivazione "per relationem". Ne consegue che non incorre nella violazione degli artt. 111 Cost., 113 e 132 cod. proc. civ. la motivazione della sentenza che, rinviando a principi di diritto sanciti dalla Corte di Cassazione, rende detti principi parte integrante dell'atto rinviante, consentendo, in tal modo, il controllo di completezza e logicità della motivazione.
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 113 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 132 CORTE COST., Costituzione art. 111, Legge 07/08/1990 num. 241 art. 3 CORTE COST. PENDENTE, Legge 27/07/2000 num. 212 art. 7 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)