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Sez. 3, Sentenza n. 3169 del 06/10/1975 (Rv. 377271 - 01)

IMPUGNAZIONI CIVILI - APPELLO - ECCEZIONI - NUOVE - PROVE - NUOVE - SPESE GIUDIZIALI - REGOLAMENTO - POTERE DISCREZIONALE DEL GIUDICE DI MERITO - MANCATO ESERCIZIO - INCENSURABILITA IN CASSAZIONE.*
Stato
decisa il 1975-10-06
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/377271-01

IMPUGNAZIONI CIVILI - APPELLO - ECCEZIONI - NUOVE - PROVE - NUOVE - SPESE GIUDIZIALI - REGOLAMENTO - POTERE DISCREZIONALE DEL GIUDICE DI MERITO - MANCATO ESERCIZIO - INCENSURABILITA IN CASSAZIONE.*

Nel caso di deduzione, in appello, di nuove eccezioni o di nuovi mezzi di prova che avrebbero potuto essere fatti valere in primo grado, la disposizione di cui al secondo comma dell'art 345 cod proc civ non impone al giudice di derogare al principio della soccombenza, regolatore dell'Onere delle spese processuali, ma gli conferisce, relativamente a queste e nell'ambito dell'art 92 dello stesso codice, soltanto un potere discrezionale, il cui mancato Esercizio, ancorche non sorretto da alcuna motivazione, non e sindacabile in Cassazione. (V 2348/73, mass n 365687).*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 92 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 345

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)