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Sez. 3, Sentenza n. 4294 del 09/05/1987 (Rv. 453048 - 01)

IMPUGNAZIONI CIVILI - APPELLO - PROVE - NUOVE - SPESE GIUDIZIALI - TARDIVA PRODUZIONE DI UN DOCUMENTO DA PARTE DELL'APPELLANTE RIMASTO CONTUMACE - VALUTAZIONE DELLA OPPORTUNITÀ DI COMPENSARE IN TUTTO O IN PARTE LE SPESE DI LITE - INCENSURABILITÀ IN CASSAZIONE.*
Stato
decisa il 1987-05-09
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/453048-01

IMPUGNAZIONI CIVILI - APPELLO - PROVE - NUOVE - SPESE GIUDIZIALI - TARDIVA PRODUZIONE DI UN DOCUMENTO DA PARTE DELL'APPELLANTE RIMASTO CONTUMACE - VALUTAZIONE DELLA OPPORTUNITÀ DI COMPENSARE IN TUTTO O IN PARTE LE SPESE DI LITE - INCENSURABILITÀ IN CASSAZIONE.*

In tema di regolamento delle spese processuali, il Sindacato della Corte di Cassazione è limitato alla violazione del principio secondo il quale le spese non possono essere poste a carico della parte totalmente vittoriosa. Esula, pertanto, da tale Sindacato e rientra, invece, nel potere discrezionale del giudice del merito, ex art. 92 cod. proc. civ., la valutazione dell'opportunità di compensare in tutto o in parte le spese di lite, e ciò anche nella ipotesi di tardiva produzione di un documento da parte dell'appellante rimasto contumace in primo grado, dal momento che il secondo comma dell'art. 345 cod. proc. civ. si limita a fare riferimento al precedente art. 92. (Conf 3636/84, mass n 435628; (Conf 619/83, mass n 425366; (Conf 4532/78, mass n 394205; (Conf 3987/77, mass n 387671; (Conf 3853/75, mass n 378094; (Conf 3432/75, mass n 377595; (Conf 3164/75, mass n 377271).*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 91 CORTE COST. PENDENTE, Cod. Proc. Civ. art. 92 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 345

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)