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Sez. 3, Sentenza n. 2348 del 17/08/1973 (Rv. 365687 - 01)

IMPUGNAZIONI CIVILI - APPELLO - PROVE - NUOVE - SPESE GIUDIZIALI - DOCUMENTI PRODUCIBILI IN PRIMO GRADO - DEROGA ALLA SOCCOMBENZA PER LE SPESE - POTERE DISCREZIONALE DEL GIUDICE DI APPELLO - MANCATO ESERCIZIO - INCENSURABILITA IN CASSAZIONE.*
Stato
decisa il 1973-08-17
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/365687-01

IMPUGNAZIONI CIVILI - APPELLO - PROVE - NUOVE - SPESE GIUDIZIALI - DOCUMENTI PRODUCIBILI IN PRIMO GRADO - DEROGA ALLA SOCCOMBENZA PER LE SPESE - POTERE DISCREZIONALE DEL GIUDICE DI APPELLO - MANCATO ESERCIZIO - INCENSURABILITA IN CASSAZIONE.*

L'art 345, secondo comma, cod proc civ - il quale, per il caso di produzione in appello di documenti che avrebbero potuto essere esibiti in primo grado, autorizza il giudice ad applicare, per le spese del giudizio di appello, la disposizione dell'art 92 cod proc civ - non implica deroga al principio della soccombenza, che costituisce il canone fondamentale in materia di spese giudiziali, ma conferisce soltanto al giudice, nell'ambito del citato art 92 cod proc civ, un potere discrezionale, il cui mancato Esercizio non puo essere dedotto come motivo di annullamento in Sede di Cassazione. (Conf 2645/70, mass n 349065).*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 345, Cod. Proc. Civ. art. 92 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)