Sez. 6, Sentenza n. 4235 del 16/12/1999 Cc. (dep. 07/03/2000) Rv. 216507 - 01
MISURE CAUTELARI (COD. PROC. PEN. 1988) - PERSONALI - ESTINZIONE - TERMINI DI DURATA MASSIMA DELLA CUSTODIA CAUTELARE - IN GENERE | Durata complessiva - Calcolo - Riferimento al livello di pena previsto secondo la gravità della imputazione in relazione al reato per cui si procede o al reato ritenuto in sentenza a seconda del momento in cui il calcolo deve essere effettuato - Necessità.
MISURE CAUTELARI (COD. PROC. PEN. 1988) - PERSONALI - ESTINZIONE - TERMINI DI DURATA MASSIMA DELLA CUSTODIA CAUTELARE - IN GENERE
La durata complessiva della custodia cautelare è individuata, dal quarto comma dell'art. 303 cod. proc. pen., in tre diversi livelli, secondo la gravità dell'imputazione, da stabilirsi con riguardo al reato contestato o al reato ritenuto in sentenza, in relazione al momento in cui, tenuto conto della dinamica processuale, il relativo calcolo viene effettuato.
Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 303 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 303 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)