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Sez. 2, Sentenza n. 9216 del 02/02/2017 Cc. (dep. 24/02/2017) Rv. 269339 - 01

MISURE CAUTELARI - PERSONALI - ESTINZIONE - TERMINE DI DURATA MASSIMA DELLA CUSTODIA CAUTELARE - IN GENERE | Termini di durata massima della custodia cautelare - Determinazione del reato per cui si procede - Criteri - Reato continuato - Riferimento ai singoli reati - Necessità.
Stato
decisa il 2017-02-02
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/269339-01

MISURE CAUTELARI - PERSONALI - ESTINZIONE - TERMINE DI DURATA MASSIMA DELLA CUSTODIA CAUTELARE - IN GENERE

Ai fini della determinazione dei termini di durata massima della custodia cautelare ex art. 303, comma quarto, cod. proc. pen., è necessario tenere conto del reato contestato o di quello ritenuto in sentenza, in relazione al momento in cui, a seconda della dinamica processuale, il relativo calcolo viene effettuato; in caso di reato continuato, deve aversi riguardo ai singoli reati uniti dal vincolo della continuazione e non al reato in relazione al quale sia stata determinata la pena-base, ben potendo tale reato essere, in astratto, meno grave degli altri o di qualcuno di questi.

Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 81 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 278, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 303 com. 4 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)