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Sez. L, Sentenza n. 3867 del 05/09/1989 (Rv. 463724 - 01)

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - CONTRATTO COLLETTIVO - INTERPRETAZIONE - INCENSURABILITÀ - CASSAZIONE - LIMITI - FATTISPECIE - TEMA DI COMPORTO AI SENSI DEL CONTRATTO COLLETTIVO PER I DIPENDENTI DELLE AZIENDE DI CREDITO.*
Stato
decisa il 1989-09-05
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/463724-01

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - CONTRATTO COLLETTIVO - INTERPRETAZIONE - INCENSURABILITÀ - CASSAZIONE - LIMITI - FATTISPECIE - TEMA DI COMPORTO AI SENSI DEL CONTRATTO COLLETTIVO PER I DIPENDENTI DELLE AZIENDE DI CREDITO.*

L'interpretazione delle Disposizioni di un contratto collettivo di diritto comune, compiuta dal giudice di merito, è censurabile, in Sede di legittimità, per violazione dei canoni legali di ermeneutica contrattuale o per vizi di motivazione. (nella specie, la suprema Corte ha cassato l'impugnata sentenza, censurandola, in particolare, per non avere considerato che il terzo comma dell'art. 78 del C.C.n.L. per i dipendenti delle aziende di credito del 23 luglio 1976 prevede una Forma di comporto per sommatoria delle assenze verificatesi negli ultimi sei mesi con il possibile risultato, in concreto, di essere superiore al periodo di comporto stabilito per la malattia unica, data l'impossibilità, disposta dallo stesso articolo, di praticare per l'ultimo periodo di assenza un trattamento meno favorevole di quello stabilito dal R.d.l. 13 novembre 1924 n. 1825, nonché per aver assunto come termine esterno del comporto per sommatoria, una volta esteso il comporto stabilito per l'ipotesi della malattia unica all'ipotesi di una pluralità di malattia, l'arco di vigenza del contratto collettivo). (V 353/84, mass n 432604; (Conf 3849/87, mass n 452725).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1362, Cod. Civ. art. 2110 CORTE COST., Regio Decr. Legge 13/11/1924 num. 1825 art. 6 CORTE COST., Contr. Coll. 23/07/1976 num. 78

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)