Sez. 3, Sentenza n. 1287 del 02/03/1982 (Rv. 419161 - 01)
ARTIGIANATO - IMPRESA ARTIGIANA - ISCRIZIONE NELL'ALBO - EFFETTI - ATTRIBUZIONE DEFINITIVA ED INCONTESTABILE DELLA QUALIFICA ARTIGIANALE - ESCLUSIONE.*
ARTIGIANATO - IMPRESA ARTIGIANA - ISCRIZIONE NELL'ALBO - EFFETTI - ATTRIBUZIONE DEFINITIVA ED INCONTESTABILE DELLA QUALIFICA ARTIGIANALE - ESCLUSIONE.*
L'iscrizione nell'albo delle imprese artigiane istituito presso le camere di commercio costituisce presupposto per fruire delle agevolazioni tributarie disposte a favore di tale categoria di impresa, ma non attribuisce la qualifica artigianale in modo definitivo ed indiscutibile, sì da precludere ogni possibilità di dare la dimostrazione del contrario da parte di colui che sia interessato a contestarla. (V 4991/80, mass n 408863; (V 1271/80, mass n 404770).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2697 CORTE COST., Legge 25/07/1956 num. 860 art. 1, Legge 25/07/1956 num. 860 art. 2, Legge 25/07/1956 num. 860 art. 9
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)