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Sez. L, Sentenza n. 4991 del 28/08/1980 (Rv. 408863 - 01)

ARTIGIANATO - IMPRESA ARTIGIANA - DIPENDENTI - IN GENERE - ISCRIZIONE NELL'ALBO - REGOLAMENTAZIONE NORMATIVA DEI RAPPORTI FRA L'IMPRESA E I DIPENDENTI - INDIVIDUAZIONE - RIFERIMENTO ALL'ATTIVITA EFFETTIVAMENTE SVOLTA - NECESSITA - ISCRIZIONE NELL'ALBO DELLE IMPRESE ARTIGIANE - NATURA ARTIGIANA DELL'IMPRESA - ELEMENTO PRESUNTIVO.*
Stato
decisa il 1980-08-28
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/408863-01

ARTIGIANATO - IMPRESA ARTIGIANA - DIPENDENTI - IN GENERE - ISCRIZIONE NELL'ALBO - REGOLAMENTAZIONE NORMATIVA DEI RAPPORTI FRA L'IMPRESA E I DIPENDENTI - INDIVIDUAZIONE - RIFERIMENTO ALL'ATTIVITA EFFETTIVAMENTE SVOLTA - NECESSITA - ISCRIZIONE NELL'ALBO DELLE IMPRESE ARTIGIANE - NATURA ARTIGIANA DELL'IMPRESA - ELEMENTO PRESUNTIVO.*

Il fatto che l'iscrizione nell'albo delle imprese artigiane previsto dall'art 9 della legge 25 luglio 1956 n 860 abbia valore costitutivo solo per particolari fini e che allo scopo di individuare la regolamentazione normativa applicabile ai rapporti fra l'impresa ed i dipendenti debba invece farsi ricorso al criterio dell'attivita effettivamente svolta non esclude che, nel concorso di altre circostanze, l'iscrizione medesima possa essere utilizzata, da parte del giudice del merito, come un elemento presuntivo della natura artigiana dell'impresa. (V 683/72, mass n 356778).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2083, Cod. Civ. art. 2727, Legge 25/07/1956 num. 860 art. 9

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)