Sez. 5, Sentenza n. 26596 del 21/05/2014 Cc. (dep. 19/06/2014) Rv. 262637 - 01
BANCHE E ISTITUTI DI CREDITO O RISPARMIO | Reati societari - Ostacolo all'esercizio delle funzioni di vigilanza - Elemento oggettivo - Fattispecie.
BANCHE E ISTITUTI DI CREDITO O RISPARMIO
Il reato di "ostacolo all'esercizio delle funzioni dell'autorità di vigilanza" è un reato di mera condotta, che si consuma nel momento in cui viene celata all'organo di vigilanza la realtà economica, patrimoniale o finanziaria dei soggetti sottoposti a controllo, attraverso le condotte alternative previste dalla norma di omessa comunicazione di informazioni dovute o di ricorso a mezzi fraudolenti. (Fattispecie in cui la Corte ha ritenuto che correttamente la pronuncia impugnata avesse ravvisato la sussistenza del "fumus commissi delicti" per l'applicazione del sequestro preventivo con riferimento alla condotta dell'"extraneus" il quale, in concorso con il direttore generale di una Cassa di Risparmio, aveva contribuito a creare l'apparenza della riduzione del patrimonio di vigilanza di questa sotto il limite di legge, rendendosi formalmente acquirente, mediante contratto di "portage", di azioni proprie dell'ente creditizio, che tuttavia restavano, di fatto, nella reale disponibilità del medesimo).
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2638, Cod. Pen. art. 110 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)