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Sez. 6, Sentenza n. 40164 del 09/11/2010 Ud. (dep. 15/11/2010) Rv. 248821 - 01

PERSONA GIURIDICA - SOCIETÀ - REATI SOCIETARI | Ostacolo alle funzioni di vigilanza - Elemento materiale - Occultamento di fatti - Requisiti della condotta.
Stato
decisa il 2010-11-09
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/248821-01

PERSONA GIURIDICA - SOCIETÀ - REATI SOCIETARI

Ai fini della sussistenza del reato di ostacolo all'esercizio delle funzioni di vigilanza mediante l'occultamento di fatti, è non solo necessario che gli stessi siano rilevanti per la situazione economica, patrimoniale o finanziaria della società e che la loro comunicazione sia effettivamente pertinente all'interpello dell'ente di vigilanza, ma altresì che la condotta sia corredata dal ricorso a mezzi fraudolenti e non si risolva nel mero silenzio sulla loro esistenza.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2638

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)