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Sez. 5, Sentenza n. 15377 del 04/11/2002 (Rv. 558187 - 01)

TRIBUTI ERARIALI DIRETTI - IMPOSTA SUL REDDITO DELLE PERSONE FISICHE (I.R.P.E.F.) (TRIBUTI POSTERIORI ALLA RIFORMA DEL 1972) - REDDITI DIVERSI - OPERAZIONI SPECULATIVE | Art. 76 d.P.R. n. 597 del 1973 - Lottizzazione - Intento speculativo - Presunzione - Bene pervenuto in successione - Operatività - Affermazione - Calcolo del valore - Criterio.
Stato
decisa il 2002-11-04
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/558187-01

TRIBUTI ERARIALI DIRETTI - IMPOSTA SUL REDDITO DELLE PERSONE FISICHE (I.R.P.E.F.) (TRIBUTI POSTERIORI ALLA RIFORMA DEL 1972) - REDDITI DIVERSI - OPERAZIONI SPECULATIVE

In tema di redditi diversi, la presunzione posta dall'art. 76 del d.P.R. n. 597 del 1973 - che, al terzo comma considera, in ogni caso fatte con fini speculativi, senza possibilità di prova contraria, la lottizzazione o l'esecuzione di opere intese a rendere edificabili terreni inclusi in piani regolatori o in programmi di fabbricazione e la successiva vendita anche parziale dei terreni stessi -, dichiarata non in contrasto con la Costituzione, dalla Corte costituzionale, nelle pronunce nn. 131 del 1991, 324 del 1990 e 298 del 1988, non è esclusa neppure quando il bene sia pervenuto al contribuente per mezzo di successione "mortis causa", dovendosi - in questo caso - riferire il calcolo del suo valore, utile a determinare - ai fini impositivi - il <<prezzo di acquisto>>, ai sensi del comma quarto dell'art. 76, al momento dell'acquisto avvenuto per successione.

Riferimenti normativi: DPR 29/09/1973 num. 597 art. 76 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)