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Sez. 5, Sentenza n. 11819 del 19/05/2006 (Rv. 590597 - 01)

TRIBUTI ERARIALI DIRETTI - IMPOSTA SUL REDDITO DELLE PERSONE FISICHE (I.R.P.E.F.) (TRIBUTI POSTERIORI ALLA RIFORMA DEL 1972) - REDDITI DIVERSI - OPERAZIONI SPECULATIVE | Lottizzazione - Configurabilità - Condizioni - Stipula della convenzione - Necessità - Esclusione - Bene pervenuto in successione - Valore - Determinazione - Criterio - Fondamento.
Stato
decisa il 2006-05-19
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/590597-01

TRIBUTI ERARIALI DIRETTI - IMPOSTA SUL REDDITO DELLE PERSONE FISICHE (I.R.P.E.F.) (TRIBUTI POSTERIORI ALLA RIFORMA DEL 1972) - REDDITI DIVERSI - OPERAZIONI SPECULATIVE

In tema di redditi diversi, ed ai fini della realizzazione delle plusvalenze previste dall'art. 76 del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 597, un terreno si intende come giuridicamente "lottizzato" quando l'autorità competente rilascia la necessaria autorizzazione, non essendo neppure indispensabile che si sia già verificata la condizione sospensiva cui essa è subordinata, vale a dire la stipula di una convenzione, da trascriversi a cura del proprietario, che preveda i vari oneri a suo carico; né l'imponibilità della detta plusvalenza è esclusa quando il bene pervenga al contribuente per successione "mortis causa", dovendosi in tal caso riferire il calcolo del suo valore, utile a determinare il "prezzo d'acquisto", ai sensi del comma quarto del detto art. 76, al momento dell'acquisto avvenuto per successione. Il vantaggio economico da lottizzazione si realizza, infatti, nel momento in cui il privato trasferisce il terreno ad un prezzo maggiorato, per la possibilità di eseguirvi opere edilizie, e non nel successivo momento in cui l'acquirente le esegue, non acquisendo così alcuna plusvalenza, ma semplicemente avvalendosi di una facoltà di cui ha presumibilmente pagato il prezzo.

Riferimenti normativi: DPR 29/09/1973 num. 597 art. 76 CORTE COST., DPR 22/12/1986 num. 917 art. 81 CORTE COST., DPR 22/12/1986 num. 917 art. 82 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)