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Sez. L, Sentenza n. 1388 del 08/02/2000 (Rv. 533611 - 01)

PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - ASSICURAZIONE PER L'INVALIDITÀ, VECCHIAIA E SUPERSTITI - PENSIONI - IN GENERE | Misura - Perequazione delle pensioni - Ex dipendenti del Banco di Napoli in quiescenza alla data di entrata in vigore del D.Lgs. 503 del 1992 - Regime perequativo applicabile.
Stato
decisa il 2000-02-08
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/533611-01

PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - ASSICURAZIONE PER L'INVALIDITÀ, VECCHIAIA E SUPERSTITI - PENSIONI - IN GENERE

Alla stregua delle disposizioni che disciplinano la materia delle perequazioni pensionistiche - e, in particolare, dell'art. 3, comma terzo, del D.L. n. 497 del 1996, convertito nella legge n. 588 del 1996 e dall'art. 59, comma quarto, della legge n. 449 del 1997, da applicare quale "ius superveniens" - nei confronti degli ex dipendenti del Banco di Napoli, già pensionati alla data del 31 dicembre 1990 (e in precedenza destinatari del regime pensionistico differenziato contemplato dal D.Lgs. n. 357 del 1990) l'efficacia del meccanismo di perequazione pensionistica aziendale interno è, per il periodo compreso tra il 19 settembre 1992 e il 31 dicembre 1993 sospesa fino al 31 dicembre 2000. Per il periodo successivo al 31 dicembre 1993, invece, ai suddetti dipendenti non spettano più - a decorrere dal 27 luglio 1996 (data di entrata in vigore del D.L. n. 497 del 1996 cit.) - le differenze, a titolo di perequazione automatica, tra la pensione di fatto corrisposta e gli aumenti che avrebbero percepito se fosse rimasto in vigore il regime perequativo aziendale (che prendeva in costante considerazione le retribuzioni dei dipendenti in servizio).

Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 20/11/1990 num. 357, Legge 30/07/1990 num. 218, Decreto Legisl. 30/12/1992 num. 503 art. 9, Decreto Legisl. 30/12/1992 num. 503 art. 11 CORTE COST., Decreto Legge 19/09/1992 num. 384 CORTE COST., Legge 14/11/1992 num. 438 CORTE COST., Decreto Legge 24/09/1996 num. 497 art. 3, Legge 19/11/1996 num. 588 CORTE COST., Legge 27/12/1997 num. 449 art. 59 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)