Sez. L, Sentenza n. 6767 del 10/07/1998 (Rv. 517103 - 01)
PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - ASSICURAZIONE PER L'INVALIDITÀ, VECCHIAIA E SUPERSTITI - PENSIONI - IN GENERE | Misura - Meccanismo perequativo uniforme ex articoli 9 e 11 del D.Lgs. n.503 del 1992 - Ex dipendenti degli enti creditizi "privatizzati" - In quiescenza alla data di entrata in vigore del decreto legislativo - Applicabilità del meccanismo perequativo - Dubbi di illegittimità costituzionale per eccesso di delega - Esclusione.
PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - ASSICURAZIONE PER L'INVALIDITÀ, VECCHIAIA E SUPERSTITI - PENSIONI - IN GENERE
Sulla base degli articoli 9 e 11 del D.Lgs. 30 dicembre 1992 n. 503 emanato in forza della delega contenuta nella legge 23 ottobre 1992 n. 421, mirante alla razionalizzazione e la revisione complessiva della disciplina previdenziale, deve ritenersi che gli ex dipendenti degli enti pubblici creditizi "privatizzati", già pensionati alla data del 31 dicembre 1990 (e in precedenza destinatari del regime pensionistico differenziato stabilito dal decreto legislativo 2 novembre 1990 n. 357) non si sottraggono alle nuove regole uniformi stabilite per la perequazione di tutte le pensioni in atto al 1 gennaio 1993, data di entrata in vigore del decreto delegato, senza che tale conseguenza comporti dubbi di illegittimità costituzionale sotto il profilo dell'eccesso di delega, stante il criterio stabilito dall'art. 3 della legge di delegazione, in base al quale il legislatore è tenuto a rispettare il principio della omogeneizzazione dei trattamenti e del contenimento della spesa.
Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 20/11/1990 num. 357 art. 3, Decreto Legisl. 30/12/1992 num. 503 art. 9, Decreto Legisl. 30/12/1992 num. 503 art. 11 CORTE COST., Legge 23/10/1992 num. 421 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)