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Sez. 5, Sentenza n. 20691 del 30/07/2008 (Rv. 604995 - 01)

TRIBUTI ERARIALI INDIRETTI (RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - IMPOSTA DI REGISTRO - DETERMINAZIONE DELLA BASE IMPONIBILE - VALORE VENALE - AZIENDE O DIRITTI REALI SU DI ESSE | Riferimento alla somma algebrica delle attività e delle passività aziendali - Esclusione - Riferimento al valore in comune commercio dell'azienda - Necessità - Accollo dei debiti da parte del cessionario - Valore indiziario - Passività aziendali - Detrazione dal valore accertato - Necessità.
Stato
decisa il 2008-07-30
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/604995-01

TRIBUTI ERARIALI INDIRETTI (RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - IMPOSTA DI REGISTRO - DETERMINAZIONE DELLA BASE IMPONIBILE - VALORE VENALE - AZIENDE O DIRITTI REALI SU DI ESSE

In tema di imposta di registro, la base imponibile, per gli atti che hanno ad oggetto aziende o diritti reali su di esse, non può essere ricavata dalla somma algebrica delle attività e delle passività aziendali, ma, ai sensi dell'art. 51, comma secondo, del d.P.R. 26 aprile 1986, n. 131, va determinata mediante l'accertamento del valore venale in comune commercio del complesso aziendale, che non è necessariamente espresso dalla sommatoria delle sue componenti positive, e di cui può ben costituire un indice il valore dei debiti aziendali che il cessionario si sia esplicitamente accollato in aggiunta al corrispettivo versato, valore dal quale vanno poi dedotte, ai sensi del comma quarto dell'art. 51 cit., le passività risultanti dalle scritture contabili obbligatorie o da atti aventi data certa.

Riferimenti normativi: DPR 26/04/1986 num. 131 art. 51

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)