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Sez. 5, Ordinanza n. 22223 del 26/10/2011 (Rv. 619884 - 01)

TRIBUTI ERARIALI INDIRETTI (RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - IMPOSTA DI REGISTRO - DETERMINAZIONE DELLA BASE IMPONIBILE - VALORE VENALE - AZIENDE O DIRITTI REALI SU DI ESSE | Valore dichiarato - Determinazione - Modalità di pagamento del corrispettivo - Irrilevanza - Fattispecie relativa a pagamento di parte del corrispettivo mediante accollo di debiti.
Stato
decisa il 2011-10-26
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/619884-01

TRIBUTI ERARIALI INDIRETTI (RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - IMPOSTA DI REGISTRO - DETERMINAZIONE DELLA BASE IMPONIBILE - VALORE VENALE - AZIENDE O DIRITTI REALI SU DI ESSE

In tema di imposta di registro, ai fini della determinazione del valore dell'atto di acquisto di un complesso aziendale secondo il criterio del valore dichiarato dalle parti - che l'art. 51, comma primo, del d.P.R. 26 aprile 1986, n. 131, pone a base normale della tassazione - non si debbono detrarre dal prezzo indicato nel contratto le eventuali passività trasferite unitamente al cespite, poiché tale operazione è prevista dall'art. 51, comma quarto, del d.P.R. citato per la specifica ipotesi in cui l'Ufficio finanziario disattenda detto valore e proceda ad autonoma valutazione, nel qual caso soltanto esso dovrà sottrarre le passività al prezzo di mercato del bene. (Nella specie la S.C. ha cassato la decisione del giudice di merito che aveva determinato la base imponibile sottraendo al prezzo convenuto dalle parti nell'atto il credito accollato dall'acquirente e portato in diminuzione al fine di quantificare la somma da pagare in contanti).

Riferimenti normativi: DPR 26/04/1986 num. 131 art. 21, DPR 26/04/1986 num. 131 art. 41, DPR 26/04/1986 num. 131 art. 51

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)