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Sez. 5, Sentenza n. 12215 del 15/05/2008 (Rv. 603155 - 01)

TRIBUTI ERARIALI INDIRETTI (RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - IMPOSTA DI REGISTRO - DETERMINAZIONE DELLA BASE IMPONIBILE - VALORE VENALE - IMMOBILI O DIRITTI REALI IMMOBILIARI | Imposta di registro - Base imponibile - Determinazione - Pagamento del corrispettivo - Modalità - Rilevanza - Esclusione - Fattispecie.
Stato
decisa il 2008-05-15
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/603155-01

TRIBUTI ERARIALI INDIRETTI (RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - IMPOSTA DI REGISTRO - DETERMINAZIONE DELLA BASE IMPONIBILE - VALORE VENALE - IMMOBILI O DIRITTI REALI IMMOBILIARI

In materia d'imposta di registro, per la determinazione della base imponibile deve aversi riguardo alla maggiore somma risultante tra il corrispettivo dichiarato ed il valore accertato, con la conseguenza che nessuna rilevanza può attribuirsi alle modalità convenute dagli stessi contraenti per il pagamento del corrispettivo (nella specie, il corrispettivo per la cessione di un azienda era costituito dall'accollo da parte degli acquirenti dei debiti dell'azienda).

Riferimenti normativi: DPR 26/04/1986 num. 131 art. 51 com. 1, DPR 26/04/1986 num. 131 art. 51 com. 4

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)